IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA o c.d. “Legittimo Impedimento”: PROSEGUE L’ESAME alla CAMERA
Riprende in Aula l’esame del testo unificato delle proposte di legge concernenti Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza (C889 ed abb.).
Intervento sull’emendamento 1.283: Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quando si procede per il reato di cui all’articolo 590 del codice penale, le altre parti sono ammesse a provare che l’impedimento addotto non determina l’assoluta impossibilità per l’imputato di presenziare all’udienza.
Link diretto al video ANNA ROSSOMANDO. Signor Presidente, volevo intervenire sull’emendamento Ferranti 1.283, quindi in relazione all’articolo 590 del codice penale. Ma intanto mi rivolgo all’onorevole Sisto: ho il dubbio che noi non leggiamo lo stesso codice di procedura penale, che dal 1989 ha introdotto il principio dispositivo della prova e quindi sancisce che solo in maniera residuale la prova è in mano al giudice, di regola la prova sta in mano alle parti.
In secondo luogo, mentre noi giochiamo a fare Indiana Jones sul ponte tibetano, per quanto riguarda l’articolo 590 del codice penale, le vittime di lesioni colpose si troverebbero molto pregiudicate da questi rinvii e se non possono provare la non sussistenza del legittimo impedimento. Stiamo parlando di incidenti stradali, infortuni sul lavoro, malattie professionali tipo quelle derivanti da amianto, colpa medica: tutte lesioni che provocano grandissime conseguenze e che si aspettano dai tempi del processo un ristoro economico che a volte è la sopravvivenza (Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico).



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